Obbligo utilizzo firma digitale per la presentazione delle istanze/denunce al R.I. e al R.E.A. - comunicazioni urgenti.

Per maggiori informazioni, si suggerisce la consultazione del Provvedimento integrale che si allega alla presente per opportuna conoscenza.

Pubblicato da staff - Il 23 aprile 2024 - Categorie: Lorem Ipsum Dolor

Spett.le Ordine
si informa che il prossimo 31 marzo 2021 terminerà la sospensione degli effetti stabiliti con le Disposizioni n.ro 2 – 3 – 5, rispettivamente, assunte in data 9 marzo, 1 giugno e 30 dicembre 2020 e, pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2021 entrerà definitivamente in vigore la Disposizione n. 2, adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 28/11/2019 in virtù della quale il soggetto obbligato alla presentazione di una domanda, di una denuncia o di un  atto da pubblicare e/o depositare al Registro delle Imprese/R.E.A./Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio IAA di Bari (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.), potrà trasmettere telematicamente la prescritta modulistica ministeriale, esclusivamente, previa sottoscrizione della stessa con il proprio dispositivo di firma digitale. Di conseguenza qualsiasi adempimento accompagnato dalla cd. procura speciale sottoscritta con firma autografa del soggetto obbligato sarà ritenuto irregolare con la conseguenza che sarà dichiarato irricevibile con apposito provvedimento del Conservatore.

Si evidenzia, in particolare, che l’obbligo di iscrizione degli altri soggetti designati e/o confermati  (amministratore, sindaco, revisore, liquidatore, procuratore, ecc.), che abbiano accettato l’incarico in sede di nomina, potrà essere assolto direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della relativa domanda/denuncia tramite il proprio dispositivo di firma digitale, sempre ché ciascun soggetto designato e/o confermato, all’interno dell’atto di nomina:

  1. sia presente;
  2. sia identificato oggettivamente attraverso l’indicazione del proprio codice fiscale;
  3. accetti l’incarico ricevuto ed attesti di essere in possesso di tutti i presupposti di legge ai fini dell'iscrizione della sua nomina nel Registro delle Imprese/R.E.A.

Si rappresenta, infine, che continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, come già avviene attualmente, le pratiche che l’intermediario, ex lege,  ha il potere di firmare digitalmente su incarico dell’imprenditore e depositare direttamente al Registro delle Imprese (es. bilanci di esercizio, cessione di quote di s.r.l., ecc.).

Per maggiorni informazioni, si suggerisce la consultazione del Provvedimento integrale che si allega alla presente per opportuna conoscenza.