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Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”

Comunicato Stampa N° 87 del 30/04/2021

Data:
30 Aprile 2021

Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”

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Ultimo aggiornamento

30 Aprile 2021, 00:00